In data 31 maggio 2019 è stato aggiornato il Regolamento della Scuola, nello specifico:
Art. 2.2 e 2.3 – Le supervisioni
Art. 8.3 – Insegnamento teorico (ore)
Art. 9 – Esame scritto e orale
Art. 13 – Costi della formazione
In data 31 maggio 2019 è stato aggiornato il Regolamento della Scuola, nello specifico:
Art. 2.2 e 2.3 – Le supervisioni
Art. 8.3 – Insegnamento teorico (ore)
Art. 9 – Esame scritto e orale
Art. 13 – Costi della formazione
Art. 17.4 – Titolo di studio dei supervisori
Titolo di psicoterapeuta da almeno dieci anni e appartenenza a un’associazione di psicoanalisi o di psicoterapia psicoanalitica riconosciuta: ogni membro IPA; ogni candidato IPA con titolo di psicoterapeuta e pratica clinica da almeno dieci anni; ogni membro titolare dell’Accademia (EFPP) con titolo di psicoterapeuta e pratica clinica da almeno dieci anni.
Il Consiglio di Fondazione Iside ha il compito di valutare e avallare le richieste prima di comunicarle agli allievi e di pubblicarle sul sito web. Ogni 3-4 anni, Il Consiglio di Fondazione Iside provvederà alla verifica della validità operativa del titolo per tutte le categorie di formatori.
Siamo lieti di comunicare che il titolo federale della nostra scuola, ottenuto da un nostro allievo, è stato riconosciuto dallo Stato Italiano.
Su richiesta, il Diploma rilasciato dalla Scuola viene riconosciuto dal Ministero della Salute Italiano come valido per esercitare come Psicologo Psicoterapeuta.
La Direzione
8.3- Insegnamento teorico
8.3.1
Numero garantito conseguibile di ore d’insegnamento:
Ciclo triennale: Teoria: totale 396 ore
Per gli psicologi, con corso I: totale 405 ore
Quarto anno:
Teoria: 30 ore
Supervisione in piccoli gruppi: 27 ore
Formazione esterna, da documentarsi individualmente (corso G): In linea generale sull’arco dei quattro anni: 65 ore
Studio personale obbligatorio: Ciclo triennale: 315 ore Quarto anno: 30 ore
Totale: 345 ore
Art. 4 – Per gli psicologi che lavorano nel Cantone Ticino è necessario ottenere l’Autorizzazione cantonale all’esercizio dell’ attività di psicologo in ambito sanitario entro il compimento della formazione.
N.B. con questa modifica del Regolamento l’Autorizzazione cantonale all’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario non è più una condizione preliminare per potersi iscrivere alla Scuola come in precedenza.