Modificato testo regolamento Art. 4

Art. 4 – Per gli psicologi che lavorano nel Cantone Ticino è necessario ottenere l’Autorizzazione cantonale all’esercizio dell’ attività di psicologo in ambito sanitario entro il compimento della formazione.

N.B. con questa modifica del Regolamento l’Autorizzazione cantonale all’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario non è più una condizione preliminare per potersi iscrivere alla Scuola come in precedenza.