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Aggiornato il Regolamento della Scuola

In data 31 maggio 2019 è stato aggiornato il Regolamento della Scuola, nello specifico:

Art. 2.2 e 2.3 – Le supervisioni

Art. 8.3 – Insegnamento teorico (ore)

Art. 9 – Esame scritto e orale

Art. 13 – Costi della formazione

 

 

Modificato testo regolamento articolo 17.4

Art. 17.4 – Titolo di studio dei supervisori
Titolo di psicoterapeuta da almeno dieci anni e appartenenza a un’associazione di psicoanalisi o di psicoterapia psicoanalitica riconosciuta: ogni membro IPA; ogni candidato IPA con titolo di psicoterapeuta e pratica clinica da almeno dieci anni; ogni membro titolare dell’Accademia (EFPP) con titolo di psicoterapeuta e pratica clinica da almeno dieci anni.
Il Consiglio di Fondazione Iside ha il compito di valutare e avallare le richieste prima di comunicarle agli allievi e di pubblicarle sul sito web. Ogni 3-4 anni, Il Consiglio di Fondazione Iside provvederà alla verifica della validità operativa del titolo per tutte le categorie di formatori.

 

Riconoscimento italiano

Siamo lieti di comunicare che il titolo federale della nostra scuola, ottenuto da un nostro allievo, è stato riconosciuto dallo Stato Italiano.  

Su richiesta, il Diploma rilasciato dalla Scuola viene riconosciuto dal Ministero della Salute Italiano come valido per esercitare come Psicologo Psicoterapeuta.

La Direzione

Modificato testo regolamento Art. 8.3

8.3- Insegnamento teorico

8.3.1

Numero garantito conseguibile di ore d’insegnamento:

Ciclo triennale: Teoria: totale 396 ore
Per gli psicologi, con corso I: totale 405 ore

Quarto anno:
Teoria: 30 ore
Supervisione in piccoli gruppi: 27 ore

Formazione esterna, da documentarsi individualmente (corso G): In linea generale sull’arco dei quattro anni: 65 ore

Studio personale obbligatorio: Ciclo triennale: 315 ore Quarto anno: 30 ore
Totale: 345 ore

Modificato testo regolamento Art. 4

Art. 4 – Per gli psicologi che lavorano nel Cantone Ticino è necessario ottenere l’Autorizzazione cantonale all’esercizio dell’ attività di psicologo in ambito sanitario entro il compimento della formazione.

N.B. con questa modifica del Regolamento l’Autorizzazione cantonale all’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario non è più una condizione preliminare per potersi iscrivere alla Scuola come in precedenza.